REGOLAMENTO per il Distintivo d'Onore da S. M. stabilito per li
bass'ufficiali e soldati delle Regie Truppe.
( 1. aprile 1815. )
Affinchè i bass' ufficiali , e soldati delle Regie Truppe, che fa.
ranno azioni di segnalato valore in guerra riportino un pubblico,
e permanente onorifico contrassegno di Reale gradimento, ha S. M.
stabilito un Distintivo d'Onore , il quale nel far riconoscere gli
autori di tali azioni , e nel dar loro una maggiore considerazione ,
serva altresi ad elevarne sempre più gli animi , e ad eccitare anche coll'apparente segno della manifestata prodezza quella emulazione
nei compagni , che tanto è necessaria nel militare, ed ha quindi la
M. S. ordinato , che per questo Distintivo si osservi il presente Re
golamento .
1. Consisterà il Distintivo d'Onore in una medaglia coniata in oro , ed in argento , ed a misura de casi coll'una, o coll'altra sa
ranno premiate le azioni di segnalato valore, che si faranno dai
bass'uffiziali, e soldati delle Regie Truppe di fanteria, artiglieria ,
e cavalleria, senzachè rimangano esclusi dall'aspirarvi i brigadieri,
sotto-brigadieri, e palafrenieri del Treno d’Artiglieria , qualora si distingnano in qualche particolare occasione.
2. Azioni di segnalato valore saranno riputate quelle di chi avrà particolarmente cooperato al buon esito d'una intrapresa, a salvare
da qualche pericolo un corpo di truppa , Uffiziali, bass'uffiziali, o
soldati , le bandiere, la cassa dei denari , o gli equipaggi militari , e
le artiglierie , e mediante che tali azioni vengano convalidate da te stimoni , e non siano giudicate temerarie , o prodotte da desiderio di preda , daranno titolo al conseguimento del Distintivo d'Onore
suddivisato .
3. Non sarà questo compartito ad intere compagnie, od a squa droni , che sotto gli ordini di Uffiziali si fossero distinti in qualche
699
0 affare, ma sarà riservato alle azioni personali sopradescritte , o di
merito equivalente ; e quelli , che giungeranno a conseguire essa medaglia , sia d'oro , sia d'argento , avranno il diritto di portarla pubblicamente appesa al petto anche in fazione, od in altro mili
tare servizio , e godranno inoltre del vantaggio assegnato qui ap
presso .
4. Succedendo, che quegli stato già decorato d'una medaglia di argento, se ne guadagni, distinguendosi in qualche nuova occasione ,
una d'oro, sarà onorato di questa , e dovrà restituire quella d'ar
gento .
5. Non si avrà alcun riguardo alla qualità dei bass’uffiziali in confronto di quella dei soldati , o d'altri individui nella distribu zione delle medaglie , a segno che trovandosi gli uni , e gli altri nello stesso fatto d'armi , potrà un soldato conseguire la medaglia d'oro per essersi maggiormente distinto , ed un bass'uffiziale, che lo comandava , averne solo una d'argento.
6. La distribuzione delle medaglie dovendo farsi soltanto a mi
sura che vi saranno soggetti veramente degni di conseguirla , sarà
cura de Generali, che comandano i rispettivi corpi d'armata, di ri conoscere ogni qual volta succederà , che alcuno siasi reso meritevole
di questo Distintivo d'Onore, le circostanze dell'azione , e sentire li
testimoni , che saranno presentati per far risultare della distinzione,
e particolarità della medesima , e di stabilire quindi chi dovrà rice
vere una medaglia d'oro , o d'argento, o restituire quest'ultima per
averne una delle prime, con procurarsene in seguito la Sovrana ap provazione .
7. I soggetti , ai quali sarà da S. M. accordata la medaglia ,
dovranno riceverla pubblicamente dalle mani del Comandante del
reggimento, battaglione, o del corpo , in cui servono , alla pre senza di tutti gli Uffiziali, bass'uffiziali e soldati , che dovranno
essere sotto le armi , ed al suono dei militari strumenti il Coman
dante l'appenderà di propria mano alla bottoniera del giustacorpo
del soggetto che l'avrà meritata , dichiarando a questo, che potrà
a
700
far uso di tale divisa in ogni tempo, ed ancorchè per circostanze di famiglia fosse obbligato di lasciare il servizio , o se ne ritirasse per
tempo finito .
8. Tale Distintivo d'Onore dovendo sempre essere pregievole per
chi lo merita, e lo conseguisce , verrà ritenuto da chi n'è fregiato ,
anche nel caso , che con un seguito di lodevoli azioni si rendesse
degno, e venisse di fatto promosso Uffiziale.
9. Quelli, che conseguiranno una medaglia d'argento verranno
da S. M. graziati d’un'alta paga corrispondente alla metà di quella
fissata per il posto , che riempiono nei corpi in cui servono , e chi
riceve una medaglia d'oro , godrà d'un'alta paga equivalente alla
paga intiera, che gli spetta nel suo posto .
10. La doppia paga , o la metà d'essa verrà loro assegnata sul bi
lancio militare, e dovranno goderne dal giorno, in cui avranno fatta l'azione, che gli ha resi degni della conseguita medaglia , e durante
la loro esistenza in vita senza alcuna detrazione , ancorchè se bass '
ufficiali divenissero Uffiziali, o se soldati , passassero ad un posto
di caporale, o sergente, o fossero ammessi agl'invalidi , o giubilati alle proprie case.
11. Occorrendo, che i soggetti decorati della medaglia dovessero
per malattia passare nello spedale , non si potrà per alcun titolo .ri tener loro nè la doppia, nè la metà paga attaccata alla medaglia, di qual doppia , o metà paga verrà eziandio resa ragione anche ne'casi,
che il fregiato di medaglia fosse, per motivo di qualche assenza dal corpo, nella circostanza di perdere la paga ordinaria militare, che
gli è assegnata .
12. Nel caso per altro , che quelli , che possedono il Distintivo d'Onore venissero processati criminalmente, o castigati per qualun
que grave mancamento, il quale offuscasse l'onor militare, sarà loro
tolta la medaglia , e perderanno l'alta paga stata loro colla niede sima accordata .
13. Se mai accadesse, che qualcuno avesse la viltà di vendere, o
giuocare la sua medaglia , perderà con essa anche i vantaggi, che
701
vi sono uniti ; e se darà prove sufficienti a far constare , che gli sia
stata rubata , o l'abbia perduta , gliene verrà distribuita un'altra .
14. Le medaglie, che avranno ottenute i bass’uffiziali, soldati, o
altri individui ammogliati , passeranno in caso del loro decesso alle mogli , o figliuoli a titolo di retaggio ; e se saranno nubili , dovranno
i Comandanti dei corpi ritirarle, e consegnarle ai Comandanti Ge.
nerali , i quali le faranno passare alla Segreteria di Guerra .
S. M. ordina ai Generali delle sue armate, ai Colonnelli dei reg.
gimenti , ed ai Comandanti dei corpi di osservare, e far osservare
questo Regolamento , e vuole, che venga notificato ai bass’uffiziali, e
soldati , ed agli altri individui in esso menzionati . Tale essendo
l'intenzione della M. S.
Dat. in Torino, il primo aprile 1815 .
D'AGLIANO.