| ||||||||
Il 2 ottobre i cittadini ungheresi sono stati chiamati dal loro governo a votare in un referendum per contrastare il programma europeo di ricollocamento dei migranti.
Come previsto, il 98% dei votanti ha risposto ‘no’ al quesito elettorale che, in maniera tendenziosa chiedeva agli elettori:“Volete autorizzare l’Unione europea a decidere il ricollocamento in Ungheria di cittadini non ungheresi senza l’approvazione del Parlamento ungherese?” Sebbene il governo avesse promosso una grande campagna per il voto, solamente il 40% degli aventi diritto si è recata alle urne: l’esito del referendum è pertanto risultato formalmente invalido, non essendo stato raggiunto il quorum minimo del 50% indicato dalla legge come condizione di validità della consultazione popolare. Tuttavia, nonostante il mancato raggiungimento del quorum, l’esito del referendum, ea fortiori il suo svolgimento, richiedono di non derubricare quanto accaduto in Ungheria ad evento di secondaria importanza. Al contrario. Orban non si arrende Innanzitutto perché il Primo ministro ungherese Viktor Orban ha già fatto capire che intende comunque fare leva sul risultato del referendum ai fini di rafforzare la propria opposizione al meccanismo europeo di ricollocazione dei migranti. Come noto, l’Ungheria aveva votato contro (assieme agli altri paesi del Gruppo di Visegrad) alle decisioni prese dal Consiglio Ue nel settembre 2015 che stabilivano il ricollocamento obbligatorio di 160 mila richiedenti asilo dalla Grecia e dall’Italia. In aggiunta, come testimoniato da Amnesty International, nel corso dell’ultimo anno Budapest ha adottato una durissima politica d’impedimento all’immigrazione legale. Lo scopo del referendum era quindi aumentare la pressione nei confronti delle istituzioni europee e internazionali. E Orban ha già affermato che, nonostante il mancato raggiungimento del quorum nella consultazione, egli si farà garante della volontà schiacciante del 98% dei votanti, forse tramite un emendamento costituzionale che vieta il ricollocamento in Ungheria dei richiedenti asilo. Un grave precedente In secondo luogo, il referendum ungherese rappresenta un gravissimo precedente in grado di minare la stabilità dell’Unione europea, Ue, quale comunità di diritto. Avevo qui già sostenuto che la decisione dell’Ungheria di indire una consultazione popolare sul meccanismo europeo di ricollocamento rappresentava nei fatti il tentativo da parte di uno stato membro dell’Ue di nullificare all’interno del proprio territorio norme giuridiche validamente adottate dalle istituzioni europee. Come autorevolmente argomentato dal Presidente emerito Giorgio Napolitano in occasione del conferimento del Premio Degasperi a Mario Draghi, infatti, il referendum costituiva un’iniziativa illegale in contrasto con i principi di diritto dell’Ue. Il fatto che il referendum abbia avuto luogo costituisce perciò, indipendentemente dal suo risultato, un’avvenimento grave, al quale potrebbero fare appello in futuro altri governi euroscettici i quali siano desiderosi di svincolarsi dal rispetto di normative europee politicamente sgradite. In questo contesto, sarebbe stato auspicabile avviare in via preventiva un procedimento di infrazione contro l’Ungheria. Tuttavia, poiché né la Commissione né altri stati membri hanno richiesto un’ingiunzione alla Corte di Giustizia dell’Ue, è necessario procedere ora. Riaffermare il rispetto dello stato di diritto e delle norme Ue Lo svolgimento del referendum in Ungheria dovrebbe essere l’occasione per mettere in moto un più rigoroso scrutinio sul rispetto dello Stato di diritto in quel Paese (e potenzialmente, in altri stati membri dell’Ue). Com’è noto, la Commissione europea ha negli ultimi anni aumentato gli strumenti a propria disposizione per monitorare il rispetto della Rule of Law: gli strumenti di soft law delineati nella Comunicazione del marzo 2014 (COM(2014)158) hanno però mostrato tutti i loro limiti. Alla luce del recente referendum ungherese sembra perciò arrivato definitivamente il momento di ricorrere all’art. 7(1) Tue il quale afferma che: “Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2”. La procedura di cui all’art. 7(1) Tue è di natura preventiva, ovvero si può attivare laddove vi sia un rischio di involuzione autoritaria, e non richiede l’unanimità degli stati membri. Seppure la maggioranza di 4/5 non sia facile da raggiungere, l’assenza di un potere di veto impedisce che, ad esempio, il governo ungherese sia impunemente protetto dal governo polacco. Tenuto conto delle perplessità sul rispetto dello stato di diritto in Ungheria ripetutamente sollevate sia dal Parlamento europeo che da diversi stati membri dell’Ue, il referendum sulla relocation potrebbe rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso - e che infine spinge a ricorrere all’art. 7(1) Tue. Sebbene sia difficile prevedere l’esito di una tale procedura, e per quanto gli effetti pratici dell’attivazione dell’art. 7(1) Tue siano limitati, una mossa in tale direzione aumenterebbe la pressione su un Paese che calpesta le regole giuridiche - ed i valori costituzionali - sui quali si fonda l’Ue. Specialmente in un momento in cui l’integrità dell’Unione è messa in discussione dalla scelta del Regno Unito di secedere, sembrerebbe istituzionalmente opportuno per i Paesi comunitaristi difendere la coesione, anche assiologica, dell’Europa. In conclusione, il referendum ungherese rappresenta una sfida grave al processo di integrazione europea - indipendentemente dal fatto che il quorum elettorale non sia stato formalmente raggiunto. Alla luce della più generale involuzione autoritaria in atto in Ungheria, il Parlamento europeo e quella maggioranza di stati membri che hanno a cuore il futuro dell’Ue dovrebbero prendere le iniziative opportune per riaffermare il rispetto dello stato di diritto e delle norme europee, ora anche tramite l’uso dell’art. 7(1) Tue. Federico Fabbrini è Professore ordinario di diritto europeo presso la School of Law & Government dell’Università di Dublino. | ||||||||
LE FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI ITALIANE VI Parte
-
*LE FORZE PER OPERAZIONI SPECIALI ITALIANE: TRA GLOBAL SOF NETWORK E NATO*
Michele Taufer (2011) Continua
LE LINEE GUIDA PER IL FUTURO STRUMENTO MIL...
12 ore fa
Nessun commento:
Posta un commento